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ACCORDO APPLICABILE NEL
TERRITORIO DEL
COMUNE DI RAVENNA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998
N.431, DEL DECRETO MINISTERIALE DEI LL.PP. 05/03/1999 E DEL DECRETO
MINISTERIALE 30/12/2002
PG. n.24194/2009 del
19/03/2009
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 della
legge 431/98 ed in attuazione della Convenzione nazionale sottoscritta
l’8 febbraio 1999 e recepita nel Decreto del 05/03/1999 del Ministro dei
LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze (G.U. n.67 del
22/03/1999) e D.M.30/12/2002;
le Organizzazioni Sindacali della Proprietà
A.P.P.E. – CONFEDILIZIA – RA in persona di LUCIANO SIBONI Presidente
A.S.P.P.I.- RA- in persona di GIORGIO RAVAIOLI, Presidente
U.P.P.I.- RA- in persona di TIZIANO DOZZA Presidente
A.P.P.C.– RA- in persona di FABBRI FABIANA Presidente
e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
S.U.N.I.A.- RA - in persona del suo segretario PIERO GORI e ALICI ANNA
MARIA
S.I.C.E.T. – RA - in persona del suo Segretario responsabile SILVIA
FOSCHINI,
U.N.I.A.T. – RA-in persona di MARIA TERESA LICATA, Segretario
Con la partecipazione del Comune di Ravenna, in persona dell’Assessore
alle politiche abitative sig. Ilario Farabegoli, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto con delibera n……. del …………….
Premesso
1. Che in data 14 luglio 1999, è stato stipulato il primo accordo
territoriale relativo al Comune di Ravenna in attuazione alle previsioni
della legge 431/98;
2. che in data 01-09-2003 è stato stipulato il secondo accordo
territoriale relativo al Comune di Ravenna, poi integrato il 15-03-2004,
in attuazione alle previsioni della legge 431/98;
3. che durante il periodo di validità delle predette convenzioni il
Comune di Ravenna ha determinato un’aliquota ICI in misura pari a 2 per
mille per i contratti ad uso abitativo, 1 per mille per i contratti
transitori per studenti;
4. che le parti convenute riconoscono l’importanza delle decisioni
dell’Amministrazione comunale ed intendono a loro volta assicurare il
massimo impegno per consentire la massima diffusione ed uso delle
tipologie contrattuali oggetto del presente accordo;
5. che i firmatari del presente accordo convengono :
a) sull’opportunità di mantenere i benefici fiscali relativi alle
tipologie contrattuali oggetto dell’accordo limitatamente ai contratti
di locazione conclusi nel rispetto della legge e del presente accordo;
b) sull’importanza e continuità operativa del fondo sociale per
l’affitto;
c) sull’importanza sociale di politiche abitative pubbliche attente
anche al ruolo e apporto della proprietà privata;
e si impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi
curando la promozione dello strumento contrattuale e la verifica della
sua corretta applicazione;
6. che l’esperienza fin qui maturata consente di fornire alle parti
contrattuali uno strumento più chiaro ed efficiente, più in linea con le
vere intenzioni del legislatore.
Convengono e stipulano quanto segue:
CONTENUTI ACCORDO - Il calcolo dei canoni concordati si ottiene
in base ai contenuti della presente parte normativa, dell’allegato 1)
Microzone, dell’Allegato 2) parametri per la determinazione delle fasce
di oscillazione e dell’Allegato 3) che individua i valori in euro a
metro quadro per 5 ambiti di superficie: da 28 a 40 mq, da 41 a 60 mq,
da 61 a 80 mq, da 81 a 100 e oltre 100 mq.
Superficie convenzionale - è calcolata con una tolleranza del 5%.
Le superfici dell’immobile sono fornite dal locatore e vengono indicate
nel contratto di locazione ai fini della determinazione del canone.
Esse sono convenzionalmente così definite:
• 100% della superficie calpestabile dell’immobile;
• 50% della superficie del garage;
• 25% della superficie dei posti auto accatastati;
• 20% della superficie delle cantine, dei terrazzi e dei balconi, delle
lavanderie, dei porticati, dei ripostigli e basso comodi, delle
tavernette, dei sottotetti accessibili da scale fisse in uso esclusivo
del conduttore non destinati a servizi.
• 10% delle superficie verde e porticati in uso esclusivo del
conduttore;
MAGGIORAZIONI - alle unità abitative realizzate o ristrutturate
con i criteri costruttivi ed impiantistici dotati di fonti energetiche
alternative e/o di strumentazioni e di impiego di materiali termici,
volti a conseguire un fabbisogno di energia primaria per riscaldamento
inferiore a 50kWh/m2 annui si applica una maggiorazione fino al 5% sul
valore al mq. previsto per la zona di appartenenza.
PARAMETRI - Le fasce di cui alla tabella allegato 3, sono così
determinate:
fascia minima fino a 4 parametri; fascia media da 5 a 7 parametri;
fascia massima da 8 e oltre parametri.
Quando l’unità immobiliare locata viene dichiarata antigienica dalle
autorità competenti viene automaticamente applicato il valore minimo al
mq previsto dalla fascia minima della zona di appartenenza. Il minimo
della tabella si applica anche agli immobili o parte degli stessi con
altezza inferiore a ml. 2,50.
Nel caso invece l’immobile locato non disponga di doppi vetri, come
prezzo massimo al mq, verrà applicato quello medio della fascia
intermedia dell’allegato 3 riferita alla zona d’appartenenza.
SPESE - tutte le spese di formazione, registrazione, bollo dei
contratti vengono divise a metà fra le parti contraenti.
ISTAT - Dal 01/01/2010 le quote degli allegati 3, verranno
aggiornate dell’indicizzazione ISTAT di ottobre 2009 nella misura del
75%, con arrotondamento ai 10 centesimi per difetto o per eccesso; e
così gli anni successivi.
MESSA A NORMA – Il locatore dovrà certificare nelle forme di
legge la messa a norma degli impianti e della relativa unità immobiliare
locata;
ARREDAMENTO - Se l’appartamento è parzialmente ammobiliato, ma
con blocco cucina, la maggiorazione del canone verrà valutata fino ad un
max del 10%. Se l’appartamento è completamente arredato e compiutamente
ammobiliato, si applica la maggiorazione del 15% del canone. Si intende
compiutamente ammobiliato l’immobile il cui arredo comprenda i vani
letto, il soggiorno, il bagno e la cucina. Quest’ultima comprensiva del
piano di cottura, del forno, del frigorifero della lavatrice per
indumenti.
CAUZIONI – Il deposito cauzionale potrà essere corrisposto in uno
dei seguenti modi, salvo diverso accordo tra le parti:
1) in misura massima pari a 2 mensilità del canone in caso di
appartamento vuoto;
2) in misura massima pari a 3 mensilità del canone in caso di
appartamento compitamente arredato;
Il deposito cauzionale non potrà essere imputato in conto pigione e
verrà restituito al rilascio dell’immobile dopo aver accertato l’assenza
di danni allo stesso e l’adempimento di tutti i patti contrattuali
convenuti.
RECESSO - E’ consentita la facoltà al conduttore di recedere in
qualsiasi momento dalla locazione previo avviso a mezzo raccomandata
almeno due mesi prima.
CANONI E MICROZONE – L’allegato 3) riporta, al variare della
superficie degli immobili, i canoni, di base, riferito alla microzona
Centro organizzati secondo tre fasce di oscillazione: minima, media e
massima. I canoni della microzona Centro costituiscono la base di
riferimento per il calcolo di quelli delle restanti microzone. I canoni
di pari superficie (rispetto al Centro) della microzona Intermedia sono
ridotti del 6% (sei percento). I canoni di pari superficie (rispetto al
Centro) della microzona Frazioni sono ridotti del 13% (tredici
percento). I canoni di pari superficie (rispetto al Centro) della
microzona forse – agricolo sono ridotti del 17% (diciassette percento).
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Art.2 comma 3 legge 431/98, art.1 DM 05/03/1999 e art.1 DM 30/12/2002
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando
esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO A) per proprietà
individuali, e MODELLO B) per proprietà assicurative, previdenziali,
ecc...; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la
Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché, come per il
presente Accordo formalmente si conviene, le modalità di aggiornamento
del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Oneri accessori - Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri
accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il
presente Accordo, approvano la Tabella di cui all’allegato G.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Art.5 comma 1 –Legge 431/98, Art.2 DM 05/03/99 e
Art.2 DM 30/12/2002
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere
inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del
locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del
contratto come segue:
Esigenze di transitorietà del locatore:
1) destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il
secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di
fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino
l’abitazione della famiglia d’origine;
2) destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il
secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro,
già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare
l’alloggio di servizio;
3) destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del
figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento
di titolo abilitativi al lavoro e/o professione;
4) destinarlo ad abitazione propria dei figli o dei parenti entro il
secondo grado, per rientro dall’estero o da altre località in cui si
risieda o ci si trasferisca temporaneamente, per comprovati motivi di
lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza
a parenti entro il secondo grado;
5) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro,
esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza
del locatore;
6) eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità immobiliare, per i
quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o
D.I.A.;
7) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un
evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e
documentata.
Esigenze di transitorietà del conduttore:
1) contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune
diverso da quello di residenza;
2) previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
3) trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
4) necessità di cure o di assistenza a famigliari in luogo diverso dalla
propria residenza;
5) acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
6) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente
inutilizzabile la sua abitazione;
7) seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa,
insieme al proprio nucleo famigliare esclusivamente per ragioni di
svago, hobby, tempo libero;
8) campagna elettorale;
9) appartamenti destinati a soggiorni temporanei per motivi balneari
-climatici - termali o per utilizzo saltuario (week-end) che non
comportino assolutamente il cambio di residenza;
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente
documentate. Si specifica inoltre, che per la stipula dei contratti di
cui sopra, è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate
esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con
lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla
scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per
contratti di durata fino a tre mesi.
Il conduttore ha diritto di recesso con preavviso di un mese se la
durata del contratto è inferiore a mesi sei e di due mesi quando la
durata è fino a diciotto mesi.
Il deposito cauzionale, in contanti, non potrà essere superiore
all’importo di una mensilità del canone per contratti fino a sei mesi,
non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto
mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando
esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO C) per proprietà
individuali, e MODELLO D) per proprietà assicurative, previdenziali,
ecc….; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la
Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore
e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano
la Tabella all’allegato 5.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 5 comma 2-Legge 431/98, art.3 DM 05/03/99 e Art.3 DM 30/12/2002
Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune
diverso da quello di residenza;
hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal
singolo studente o da gruppi di studenti, anche organizzati in
cooperative, o da aziende per il diritto allo studio.
Le parti stipuleranno contratti individuali di locazione utilizzando
esclusivamente l’allegato contratto tipo MODELLO E) per proprietà
individuali, e MODELLO F) per proprietà assicurative, previdenziali,
ecc…; recante altresì le modalità di designazione dei componenti la
Commissione Conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché, come per il
presente Accordo formalmente si conviene, le modalità, di aggiornamento
del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore
e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano
la Tabella all’allegato 5.
Nel caso di locazione a più studenti è acconsentito dopo il primo anno,
il recesso anche di un solo occupante e la sua sostituzione con altro
studente. In questa ipotesi tutti gli obblighi di variazione sono a
carico della parte conduttrice.
EQUITÀ FISCALE – Le parti danno atto dell’importanza delle
agevolazioni fiscali previste dalla legge e conseguenti all’utilizzo del
presente accordo.
Si ritiene pertanto doveroso e necessario che tutti i rapporti
contrattuali, anche in essere, che rispondono ai principi previsti nel
presente accordo, siano ricondotti all’applicabilità dello stesso, anche
anticipatamente alla loro scadenza. Questo per consentire, alle parti,
di fruire legittimamente delle agevolazioni fiscali previste dalla
legge.
Di contro i firmatari del presente accordo ritengono opportuno evitare
che siano riconosciute agevolazioni fiscali a contratti solo
nominalmente conformi al presente accordo e quindi difformi nella
sostanza.
Per questa ragione si concorda sull’opportunità di utilizzare l’apposita
modulistica allegata al presente accordo, per formalizzare ogni nuovo
contratto. L’uso della modulistica, per il cui utilizzo le parti
firmatari s’impegnano a dare assistenza operativa ai contraenti, servirà
a documentare all’Amministrazione comunale la sussistenza di tutti gli
elementi necessari a dimostrare il rispetto sostanziale del presente
accordo.
L’Amministrazione comunale, in presenza di una documentazione
contrattuale verificata e controfirmata da due associazioni stipulanti
il presente accordo delle quali una dell’inquilinato e una della
proprietà, considererà automaticamente in senso favorevole la richiesta
di applicazione delle agevolazioni previste, salva la necessità di
verifiche a campione; per le dichiarazioni o richieste di esenzione
ovvero di applicazione di aliquote agevolate non corredate dalla
dichiarazione o dal contratto, validati dalle associazioni, invece, si
procederà ad un’attività adeguata di verifica e controllo.
Per la certificazione di conformità dei contratti agli accordi
territoriali è utilizzato il modello “verifica contratto”, allegato n.6,
che dopo essere stato firmato da due associazioni stipulanti il presente
accordo, formerà parte integrante dei contratti di locazione.
ALLEGATO CONTENUTO
N. 1
(zone omogenee) (pdf)
N. 2 (parametri per la determinazione delle
fasce di oscillazione) (pdf)
N. 3 (canoni al mq utile per le fasce
di oscillazione minima, media e massima)
N. 4 (pianta topografica del comune di
Ravenna recante la linea di demarcazione della prima)
N. 5 (tabella oneri accessori)
N.6 (Modello verifica contratto)
(pdf)
A (contratto di locazione ad uso abitativo per proprietà individuali)
B (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc…)
C (contratto transitorio ordinario per proprietà individuali)
D (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….)
E (contratto transitorio per studenti universitari per proprietà
individuali)
F (idem c.s. per proprietà assicurative, previdenziali, ecc….)
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ASPPI - UPPI - APPE/CONFEDILIZIA - APPC |
per la proprietà |
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SUNIA - UNIAT |
per i conduttori |
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