Home Page Chi siamo Associarsi Dove siamo Servizi Contatti
Newsletter Area riservata
SERVIZI ON LINE
AREE TEMATICHE
Altro
Bed & Breakfast
Casa e tecnologie
Catasto
Condominio
Congresso
Finanziaria
Fiscalità
Impianti e tecnologie
Inteviste
Istituzioni
Locazione
Orari di apertura
Politiche della casa
Servizi
Sfratti
Traffico e viabilità
BED & BREAKFAST
I nostri B&B
RAVENNA
Litorale
Località
STRUMENTI
Come associarsi
Modulistica
Accordi territoriali
Normativa
Scadenzario
AREA TEMATICA CONDOMINIO - ARTICOLO
IndiceIndice Segnala ad un amicoSegnala ad un amico StampaStampa
I diritti dei condòmini

Pubblicazione ASPPI NOTIZIE - Ravenna: 4/2006
 

Il diritto dei singoli sulle parti comuni è essenzialmente quello del godimento
cui fa da corollario quello di amministrare.
Il condominio si differenzia dalla proprietà (e dalla semplice comunione), in quanto mentre in questi ultimi istituti il titolare ha la facoltà di godimento collegata a quella di disporre del bene (di cederlo, donarlo ecc.) nel condominio, il bene in comunione non è cedibile se non unitamente all’unità abitativa alla quale è funzionalmente collegato.


Ora è bene analizzare cosa si intenda per godimento o per utilizzo; con detti termini, non si intende l’uso o l’utilizzo del linguaggio comune, ma si intende per lo più godimento astratto e potenziale o meglio prediale.

 

Con il termine prediale si intende la dipendenza da un fondo e non da un soggetto.
Ad esempio, il proprietario di un appartamento ha diritto sulla scala condominiale, intanto che la utilizza al fine di raggiungere la sua proprietà al piano. Lo stesso soggetto esercita un diritto anche sul muro maestro dell’edificio tramite una facoltà di godimento astratta e collegata al suo fondo.

La Cassazione, con tre recenti pronunzie (855/00, 2255/00,e 6341/00 ), ha stabilito il principio secondo il quale il godimento di una parte comune può avvenire
astrattamente, attraverso la destinazione di un bene al fondo che ne è servito (godimento oggettivo) o direttamente dal soggetto che utilizza il bene (godimento soggettivo).

 

In questa seconda ipotesi, a parere della Suprema Corte, l’art. 1102 amplia la possibilità di utilizzare il bene anche per funzioni diverse per le quali è destinato, purché non venga reso inutilizzabile anche nei confronti di uno
solo degli altri condomini.

L’esempio riportato da una delle due pronunzie di cui sopra, è quello del condomino che si serve del muro condominiale per appoggiarvi una tubazione.

La Cassazione riconosce che la facciata condominiale può essere utilizzata legittimamente, anche se impropriamente, per appoggiarvi tubi, condotte o affiggervi targhe ed insegne, purché non se ne impedisca parimenti tale uso agli altri e non ne vengano compromessi il decoro architettonico o la funzione protettiva.
Anche in questi casi, implicitamente, viene reintrodotto il concetto di interesse.

Il condomino o l’assemblea non potranno opporsi ad un comportamento che non leda interessi economici collegati all’esercizio del diritto sul bene.

 

Come anticipato, corollario al diritto di godimento è il diritto ad amministrare le parti comuni. Peraltro, tale facoltà, che nei diritti reali è sempre piena, nel condominio è affievolita ad interesse legittimo, atteso che l’ordinaria amministrazione
(intendendosi con ordinaria ogni attività diretta alla conservazione  delle parti comuni, quindi anche lavori straordinari) è devoluta all’assemblea ed il singolo condomino partecipa soltanto all’amministrazione in proporzione alle sue quote che vengono proporzionate al valore complessivo di mille ed inseriti in tabelle (tabelle millesimali); tale affievolimento si ripercuote anche sull’uso e il godimento delle parti comuni che diventa proporzionale alla quota del singolo.

La tabella fondamentale, normalmente tabella A o della proprietà, indica il valore di ogni singola unità immobiliare, sia per quanto riguarda il voto in assemblea, che per
quanto riguarda la ripartizione delle spese in generale.
dott. Raffaele Carlino
ASPPI NOTIZIE
ASPPI NOTIZIE n° 2/2012
Archivio
CERCA NEL SITO
ASPPINFORMA
Comunicati
News
Links utili
SEDI TERRITORIALI
Ravenna
Alfonsine
Brisighella
Castelbolognese
Cervia
Faenza
Lugo
Riolo Terme
Russi

 

 
ASPPI  - Via R. Serra, 65 - 48100 Ravenna - info@asppi.ra.it - tel. 0544.470102 - fax 0544.470075 - P.IVA 01255940395