I contratti d’affitto abitativo sono materia complessa, disciplinata da più leggi. Per la loro stipula, le parti, si fanno assistere dalle organizzazioni della proprietà e/o inquilini. Questi contratti sono di due tipi. Il primo e' denominato '4+4': il canone annuale è contrattato liberamente tra proprietario e inquilino.
Il secondo tipo è detto “3+2”, con canone più basso, ma Irpef, Ici e imposte di registro ridotte. Per questi contratti il “canone è concordato', cioè definito tra parti in base a fasce minime e massime di oscillazione, prestabilite. I valori minimi e max dei canoni sono definiti a livello locale, da accordi territoriali (comunali), in base alle caratteristiche dell'edificio, dell'unita' immobiliare e della sua dislocazione urbana.
A Ravenna l’accordo sta per essere aggiornato tra i sindacati della proprietà e degli inquilini. Tutti i contratti hanno l’obbligo della forma scritta e devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate. I contratti “3+2” sono predisposti su modelli-tipo e hanno durata non inferiore ai 3 anni. Allo scadere del triennio è previsto il rinnovo automatico per altri 2 anni.
Il rinnovo è previsto anche per i “4+4”, salvo condizioni particolari previste dalla legge. Disdetta o rinnovo vanno comunicati sei mesi prima della scadenza con raccomandata a/r da inviare. Se non c’è disdetta il rinnovo automatico avviene alle condizioni precedenti. Fanno eccezione i casi in cui la disdetta anticipata e' ammessa per legge. (Giorgio Ravaioli)
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