La Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22818, ha alleggerito le responsabilità dei committenti in tutti i casi in cui avvengono infortuni sul lavoro e la sicurezza è delegata totalmente all’impresa esecutrice delle opere (appaltatore).
Capita di frequente che i piccoli proprietari debbano far eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nelle loro abitazioni. E’ noto come ogni lavoro edile richieda l’uso di attrezzature e utensili che comportano un certo grado di rischio per le maestranze e i terzi. Poi ci sono lavorazioni in zone sopraelevate con pesi sospesi, scale, impalcature e punti di ancoraggio. L’intervento della Cassazione è apparso subito opportuno. Secondo la Corte la responsabilità di chi commissiona un lavoro è presente solo quando il proprietario - committente si è addossato l’onere della vigilanza sulle misure di sicurezza da adottare, riservandosi poteri tecnico – organizzativi per il funzionamento del cantiere. Situazioni che possono ricorrere in lavorazioni edili eseguite in economia diretta. Meglio quindi concentrarsi sul contratto di affidamento dei lavori affinché risulti ben chiaro che il ruolo di garante della sicurezza fa capo esclusivamente all’impresa appaltatrice, datore di lavoro. In questo modo l’appaltatore, nel quadro della sua piena autonomia organizzativa, avrà l’obbligo di adottare tutte le misure previste dalla legge in materia di igiene e sicurezza. Giorgio Ravaioli ( giorgio@ravaioli.eu) |