Riferimento art. 12-quater DL n. 50/2017
Dall’1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso anche se le stesse continueranno a poter essere utilizzate. Da tale data, l’importo complessivo dovuto, se pagato in contanti è arrotondato per eccesso o per difetto ai cinque centesimi superiori o inferiori.
L’arrotondamento, che non riguarda i prezzi dei singoli prodotti / servizi ma soltanto l’importo complessivo da pagare, è operato come segue:
- 1 e 2 centesimi = arrotondamento a “zero”, per difetto;
- 3 e 4 centesimi = arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso;
- 6 e 7 centesimi = arrotondamento a 5 centesimi, per difetto;
- 8 e 9 centesimi = arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso.
Così, ad esempio, se l’importo complessivo da pagare è pari a €10,52 lo stesso sarà arrotondato a €10,50 mentre se è pari a €18,54 , l’importo da pagare sarà arrotondato a €18,55.
L’arrotondamento non è operato qualora il pagamento sia effettuato utilizzando modalità diversa dal contante, ossia, tramite, ad esempio, carta di credito / debito.