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STATUTO di ASPPI di Ravenna
Approvato dall'assemblea dei soci del 27-11-2007
 

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita con sede a Ravenna, l'Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari di RAVENNA (A.S.P.P.I.), Ente non commerciale, senza scopo di lucro. Il marchio adottato è quello concesso dall’Asppi Nazionale alle sedi territoriali.

L'Associazione aderisce all'ASPPI nazionale, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, accettandone lo statuto pur mantenendo la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed organizzativa.

L'ASPPI di Ravenna è proprietaria del periodico locale ASPPI Notizie della provincia di Ravenna; e del sito web www.asppi.ra.it
 

 

Art. 2 - SCOPI E FUNZIONI

L'Associazione è autonoma, libera e indipendente, democratica e apartitica. Ha in particolare lo scopo di:

a. tutelare e rappresentare unitariamente in ogni sede, italiana ed europea, ed a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali della piccola proprietà immobiliari ancorché espressione dell'istituto condominale e dei consumatori ed utenti;

b. assistere gli associati in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico, fiscale e finanziario presso Enti pubblici e privati in sede amministrativa o giudiziaria e ovunque siano coinvolti interessi dei piccoli proprietari o gruppo di essi, non contrastanti con quelli di categoria;

c. promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente i problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare e della gestione del territorio e dell'ambiente;

d. organizzare e promuovere la formazione professionale e l'aggiornamento di titolari di Bed and Breakfast, nonché degli altri operatori autonomi e professionali che operano nel settore immobiliare e l'attività di studio e di ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, economico, statistico inerente i problemi della conservazione del risparmio energetico e lo sviluppo della proprietà immobiliare;

e. intervenire a fianco dei proprietari immobiliari, quali utenti - consumatori, per la tutela dei loro interessi sia nel campo della salute collettiva, che per la sicurezza e la qualità dei servizi dagli stessi utilizzati, al fine di garantire loro una adeguata informazione, con correttezza, efficienza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, privati e pubblici;

f. adoperarsi per far conseguire, con ogni opportuna iniziativa, presso il Parlamento, gli organi di Governo,le Regioni e gli Enti locali, nonché sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, favorendo il risparmio e, con gli opportuni incentivi, la normalizzazione del regime locatizio, soprattutto a favore delle fasce disagiate e rimuovendo ogni impedimento o limitazione, anche di carattere fiscale e creditizio, all'accesso alla casa di abitazione;

g. stringere rapporti di collaborazione e/o adesione salvaguardando l'autonomia propria amministrativa ed organizzativa - con organizzazioni locali, comprensoriali, regionali o nazionali i cui scopi risultino affini o convergenti;

h. proporre alle istituzioni nazionali, regionali e locali provvedimenti a sostegno del risparmio popolare finalizzato alla proprietà immobiliare;

i. promuovere, aiutare, sostenere anche oltre il territorio di Zona, la costituzione di associazioni similari, accogliendo se del caso - adesioni individuali e/o collettive;

j. svolgere in ambito sindacale, giuridico, amministrativo e tecnico opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni sindacali, giuridiche e tecniche ed altre idonee iniziative;

k. stipulare accordi, convenzioni, patti e contratti con le altre Organizzazioni e con gli Enti pubblici e privati e con società nell’interesse della categoria rappresentata;

l. designare propri rappresentanti presso gli Organi dello Stato od altri Enti od Organismi pubblici e privati, nazionali ed europei;
m. partecipare, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali e professionali che si prefiggano finalità analoghe a livello nazionale e internazionale;

n. costituire imprese e società, od aderirvi se già costituite, che abbiano il fine di raggiungere gli scopi sopra indicati mediante l’espletamento di specifici servizi e funzioni, attinenti con i presenti scopi, senza compromettere il carattere non commerciale della Associazione;

o. prestare ai soci servizi d’informazione periodica e tutela dei loro diritti di proprietari immobiliari anche in qualità di utenti e di consumatori;

p. svolgere ogni altra attività ed assumere ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.
 

Art. 3 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione, accettando il presente Statuto ed i regolamenti emanati dagli organi competenti, i proprietari di una o più unità immobiliari o titolari di diritti reali di godimento sulle medesime nonché coloro che, apprestandosi a divenirlo, intendono usufruire della tutela e dei servizi dell’Associazione ai fini dei relativi adempimenti.

Possono inoltre far parte dell’Associazione enti e aggregazioni della proprietà immobiliare, quali condomini e consorzi, secondo modalità di ammissione e di partecipazione alla attività associativa
che sono stabilite dalla Direzione.
 
Art. 4 - ISCRIZIONE
L’ adesione all’Associazione avviene con la consegna e sottoscrizione della tessera associativa, con la quale il Socio accetta completamente lo statuto dell’ASPPI di Ravenna ed il suo regolamento.

Presso la sede dell’Associazione deve essere tenuto aggiornato il libro degli associati

Art. 5 - DURATA DELL’ISCRIZIONE

L'iscrizione in qualità di Socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. Tale iscrizione vale per l'anno solare in corso alla data dell'accettazione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno (con obbligo di versamento della quota associativa annuale) ove non si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 7. Si sancisce la intrasmissibilità (se non per causa di morte) e la non rivalutabilità della quota associativa versata.
 

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il Socio in regola con i versamenti contributivi ha diritto di voto, di consultazione, di assistenza, di informazione, di utilizzazione gratuita salvo rimborso delle spese di segreteria - dei servizi, presso gli uffici - centrali e periferici - della Associazione, nei limiti degli orari e dei calendari resi noti mediante affissione nei locali della Associazione, nel periodico e sul sito internet, secondo le modalità organizzative ed amministrative fissate di anno in anno dal Comitato Direttivo.
 

Art. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati sono costituiti, in relazione alla gravità dell'infrazione, da:

a) richiami scritti;
b) sospensione da uno a sei mesi;
c) esclusione.

Sono considerati in ogni caso infrazioni le violazioni delle norme statuarie.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Collegio dei Probiviri che giudica su istanza di un organo collegiale dell'Associazione o dei singoli associati.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a deliberare nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo rinvio motivato per ulteriore termine non superiore a sessanta giorni.

Le spese di giudizio saranno rimborsate dalla parte soccombente, salvo diversa decisione dei Probiviri.
 

Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA

L'Esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Annualmente viene redatto il rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato dalla Direzione.
 
TITOLO II
ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell' Associazione:

a. Il Congresso di Zona;
b. La Direzione di Zona;
c. la Giunta esecutiva
d. il Presidente
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. Il Collegio dei Probiviri.
 

CAPO l - IL CONGRESSO

Art. 10 - CONGRESSO DI ZONA

Il Congresso di Zona viene convocato, su iniziativa della Direzione di Zona, ogni quattro anni in via ordinaria.

Il Congresso di Zona può essere riunito in via straordinaria a richiesta motivata e sottoscritta da almeno il 30% dei Soci, in regola con la quota associativa al 31/12 dell’anno precedente, da inoltrarsi alla Direzione.

La Direzione di Zona può convocare il Congresso Straordinario - per ragioni motivate - con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Direzione stessa. Di ogni convocazione verrà data comunicazione per iscritto ad ogni Socio in regola con i versamenti contributivi.
 

Art. 11 - SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Il Congresso di Zona nomina una Presidenza che sovrintende al suo svolgimento nonché singole commissioni per l’adempimento delle seguenti funzioni:

a. verifica dei poteri,
b. modifiche o integrazioni statutarie,
c. mozione conclusiva,
d. commissione elettorale.

Al Congresso di Zona viene presentata una relazione approvata dalla Direzione uscente ed una relazione del Collegio dei Revisori.

Al Congresso di Zona potrà partecipare un membro della Direzione provinciale o regionale con funzione di garante della regolarità dei lavori.
 

Art. 12 - POTERI DEL CONGRESSO DI ZONA

I poteri del Congresso di Zona sono:

a) approvare e modificare lo Statuto;

b) fissare le direttive e gli orientamenti generali per le attività sindacali della Direzione;

c) eleggere, ogni quattro anni, la Direzione di Zona, composta da un minimo di sette ad un massimo di undici membri;

d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti;

e) eleggere il Collegio dei Probiviri, composto da non meno di tre membri, oltre a due supplenti;

f) approvare, su proposta della Direzione di Zona , l'adesione od il distacco da organismi provinciali, regionali e nazionali;

g) nominare i delegati al Congresso provinciale;

h) deliberare lo scioglimento dell' Associazione tramite apposita assemblea straordinaria, con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
 

Art. 13 – NORME CONGRESSUALI

Ogni Socio ha diritto di partecipare al Congresso con diritto ad un voto, qualunque sia il valore della/e quota/e da lui versata. Ogni Socio può essere liberamente eletto negli organismi amministrativi.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza relativa di voti dei presenti e sono obbligatorie per tutti i soci e gli organi della Associazione.

Al Congresso di Zona partecipano, con diritto di voto, i delegati delle Sezioni Territoriali.
Questi potranno disporre del numero di deleghe stabilite dal Regolamento istitutivo.

Ogni votazione viene normalmente effettuata con voto palese, salvo che almeno 1/3 (un terzo) dei presenti con diritto di voto ne richieda l’effettuazione con voto segreto.

E' ammessa facoltà di delega al voto, ma ogni Socio non potrà avere più di due deleghe.
I soci condomini, in assemblea congressuale, sono rappresentati da un delegato del condominio.
 
CAPO II - LA DIREZIONE DI ZONA
Art. 14 - LA DIREZIONE
La Direzione di Zona dirige l'Associazione fino al successivo Congresso e delibera a maggioranza di voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente.

Fa parte della Direzione di Zona , come membro aggiunto con ogni diritto, un delegato per ogni sezione Territoriale, ove costituite. Alle dovute scadenze la Direzione di Zona convoca il Congresso in seduta ordinaria.

In via straordinaria il Congresso è convocato in base a quanto stabilito dall'art. 10, 2° e 3° comma.

La data di convocazione del Congresso ordinario e straordinario deve essere resa nota alle Sezioni, ove costituite, ed ai Soci con 15 (quindici) giorni di anticipo.
 

Art. 15 - CARICHE ASSOCIATIVE

La Direzione di Zona , nella sua prima riunione, elegge tra i propri membri:

a) il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore che formano la Giunta Esecutiva;

b) i responsabili delle commissioni di lavoro in relazione alle esigenze funzionali dell'Associazione.

Ai lavori della Giunta Esecutiva possono partecipare, di volta in volta, consiglieri con specifiche deleghe operative.

I membri degli organi collegiali non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti riferite a questioni che li riguradino personalmente.
 

Art. 16 – INCOMPATIBILITA’

Sono incompatibili con le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Amministratore e Segretario, coloro che svolgono attività professionale per l’Associazione ricavandone una retribuzione diretta o indiretta.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono contemporaneamente essere membri della Direzione.
 

Art. 17 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE

In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri della Direzione di Zona eletti dal Congresso si provvede alla loro sostituzione mediante:

a) subentro di diritto dei candidati che nelle elezioni congressuali hanno riportato il maggior numero di voti tra i non eletti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse un'indicazione di preferenze nell'ambito di una più ampia rosa di candidati;

b) subentro di diritto, nell'ordine, dei candidati eletti come membri supplenti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse liste bloccate con l'indicazione dei membri supplenti;

c) coptazione di altri associati, mediante votazione che ottenga nella stessa Direzione di Zona la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

I membri della Direzione di Zona che non giustifichino l'assenza da tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.
 

Art. 18 - COMPITI DELLA DIREZIONE

La Direzione di Zona:

1. determina le linee principali di carattere politico – sindacale, organizzativo e informativo dell’Associazione, fino al successivo Congresso di Zona;

2. approva l’eventuale Regolamento di attuazione a integrazione dello Statuto;

3. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda la normale amministrazione;

4. approva i bilanci consuntivi e preventivi;

5. determina le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti del programma approvato dal Congresso;

6. delibera sulle modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative;

7. nomina i propri rappresentanti presso gli organismi dell’ASPPI regionale e provinciale nonchè presso Enti, commissioni o istituzioni pubbliche e private;

8. propone al Congresso di Zona i nominativi dei delegati al Congresso nazionale;

9. stabilisce le norme elettorali, disciplinari, amministrative, organizzative a completamento ed integrazione dello Statuto e la sede sociale;

10. nomina le commissioni di lavoro;

11. può nominare membri aggiuntivi nella Giunta esecutiva con specifici incarichi;

12. può cooptare personalità che si siano distinte per meritorie attività a favore dell’Associazione.

La Direzione provvede inoltre - entro il trenta ottobre di ogni anno a fissare la quota associativa per l'anno successivo.

La Direzione può istituire Sezioni territoriali, comunali e/o di quartiere, determinandone giurisdizione, competenza tecnica ed amministrativa e regolamento esecutivo.

La Direzione di Zona si riunisce nella sede sociale, di norma, non meno di una volta ogni due mesi.
 

Art. 19 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva cura l’applicazione dei deliberati della Direzione di Zona. E’ l’organo che sotto la direzione del Presidente, è impegnata nello sviluppo delle politiche sindacali e dei servizi, cura i rapporti col territorio e i diversi livelli organizzativi dell’Associazione e predispone i temi da porre all’attenzione della Direzione di Zona.

E’ composta come indicato al precedente art. 15, punto a) e delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni, considerate valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi.

Si riunisce di norma una volta al mese. Su invito del Presidente può assumere decisioni d’urgenza di competenza della Direzione di Zona: decisioni che devono essere sottoposte alla ratifica durante la prima riunione utile della Direzione di Zona.
 

Art. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente presiede le riunioni di tutti gli organi collegiali dell' Associazione, dal Congresso alle commissioni di lavoro con esclusione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi per quanto concerne il coordinamento e la programmazione dell' amministrazione economica – finanziaria - fiscale della stessa, nonché della sua impostazione politico-sindacale, con facoltà di delega.

Nel caso di nomina di due Vice presidenti svolge la funzione vicaria il più anziano d’età.
 

Art. 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario cura il disbrigo delle pratiche correnti, la compilazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali dell’Associazione e la conservazione di tutta la documentazione ufficiale.

Inoltre si occupa della convocazione e organizzazione delle sedute degli organi. Favorisce la circolazione dei documenti e delle informazioni tra gli organi sociali e provvede agli adempimenti previsti per l’ammissione degli associati.

Il Segretario - su richiesta o autorizzazione del Presidente – cura inoltre i rapporti coi Soci, con gli Enti, con le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni politiche e sindacali. Coordina il funzionamento dei servizi di consulenza e dei servizi in genere dell’Associazione.

Tiene i rapporti coi dipendenti e promuove la circolazione delle informazioni e dei documenti all’interno degli uffici e delle strutture operative. Svolge inoltre le funzioni per le quali è espressamente delegato o dal Presidente o dalla Direzione di Zona o dalla Giunta esecutiva.
 

Art. 22 - L’AMMINISTRATORE

L’Amministratore ha la responsabilità della tenuta della contabilità e cura la riscossione dei contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione.

Annualmente predispone e presenta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con le relative relazioni illustrative.

L’Amministratore cura poi, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti a cui dovrà essere presentato il bilancio con la relativa relazione almeno quindici giorni prima dell’approvazione.
 

ART. 23 NORME COMPORTAMENTALI

Gli associati all’ASPPI di Ravenna sono tenuti a un comportamento aderente ai principi statutari.

I dirigenti nominati negli organi sociali devono ispirare la loro azione ai principi del pluralismo, della democrazia, della partecipazione, della collaborazione e dell’appartenenza ad un’Associazione di dimensione locale ma anche regionale e nazionale.

Questi principi devono ispirare l’operato anche dei dipendenti e dei consulenti esterni chiamati a collaborare con l’Associazione.

La fede religiosa l’appartenenza ad un partito, l’interesse economico non devono impedire agli associati la partecipazione alle attività comuni con spirito di responsabilità e di applicazione dei principi democratici che regolano la vita collettiva.
 
Art. 24 - REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono onorifiche e le relative prestazioni non prevedono un corrispettivo economico, fatto salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute nello svolgimento del mandato.
 

Art. 25 - COMMISSIONI DI LAVORO

Le commissioni di lavoro operano sulla base di direttive generali fissate dalla Direzione e svolgono indagini, studi, esami formulando proposte da sottoporre all’approvazione del massimo organo decisionale dell'Associazione. La Direzione decide sul numero e sui settori d'intervento delle commissioni.

Le commissioni sono costituite per determinati settori d'intervento e per specifici argomenti, al fine di consentire alla Direzione di recepire più direttamente la volontà dei Soci e sviluppare meglio gli scopi e le funzioni dell’Associazione, tenuto conto dei problemi della categoria, del territorio, dell’edilizia convenzionata, del condominio, della locazione, dei tributi, dell'amministrazione immobiliare, dei consumatori e degli utenti di pubblici servizi.

I responsabili delle commissioni di lavoro possono favorire la partecipazione alle sedute sia di soci che di non soci, al fine di garantirne una maggiore funzionalità, partecipazione ed efficienza.

Le commissioni potranno essere convocate presso la sede sociale, dai relativi responsabili, anche telefonicamente o tramite e-mail previo informazione al Presidente e Segretario.
 
 
CAPO IV GLI ORGANI DI CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, nomina il Presidente scegliendolo tra i propri membri effettivi.

Ha il compito di vigilare sull'amministrazione della Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la  corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio verifica inoltre i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale.

In occasione della convocazione del Congresso, il Collegio dei Revisori, redige una relazione sulla gestione economica-finanziaria dell’Associazione che viene allegata a quella patrimoniale per dar conto sul periodo intercorso dal precedente Congresso.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Direzione senza diritto di voto.
 

Art. 27 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e due supplenti è competente a decidere:

a) sui reclami proposti dagli esclusi dell' Associazione per provvedimenti della Direzione ;

b) sulle vertenze fra soci e gli organi dell' Associazione;

c) sulle vertenze portate alla sua attenzione circa l’applicazione delle norme statutarie e di quelle regolamentari ed amministrative emanate dalla Direzione;

Le decisioni del Collegio dei Probiviri riguardanti le controversie di ordine sindacale o morale possono essere appellate, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione sul reclamo, al Collegio dei Probiviri dell'Asppi Nazionale.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dai soli membri effettivi.

Il Collegio viene convocato dal suo Presidente entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso; questo è trasmesso, dal Collegio, alla controparte per le relative controdeduzioni che dovranno pervenirgli entro 20 giorni.

Il Collegio può convocare davanti a sé i contendenti e decidere secondo equità in modo inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
 
ART. 29 – PROVENTI ASSOCIAZIONE
I proventi dell’Associazione sono costituiti da:

a) contributi ordinari annuali corrisposti obbligatoriamente dagli associati o da associazioni, Enti, centri servizi, secondo criteri deliberati dalla Direzione e/o convenzioni stipulate;

b) contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure con deliberazione adottate dalla Direzione;

c) corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni inviate prevalentemente agli associati oltre ai corrispettivi per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici strettamente complementari all’attività ed agli
a) scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli stessi associati;

d) Contributi, donazioni ed obbligazioni erogate da enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;

e) fondi pervenuti a seguito di raccolta pubblica effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;

f) corrispettivi per l’assistenza prestata prevalentemente agli associati o associazioni, Enti, centri servizi, in materia di applicazione di contratti di lavoro collettivi e della legislazione sul lavoro e sui contratti di locazione;

E’ disposta l’intrasmissibilità dei contributi, corrispettivi, donazioni e oblazioni. Gli stessi non sono rivalutabili.
 

ART. 30 - CASO DI SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’ASPPI di Ravenna sarà deliberato dal Congresso con maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio mobiliare ed immobiliare o finanziario, su delibera del Congresso sarà devoluto ad altra/e Associazione/i od Ente/i con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/11/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale scelta sarà assunta a maggioranza, con nomina di un Collegio di liquidatori.
 
ART. 31 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
Durante la vita dell’Associazione viene fatto espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
 
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli Enti non commerciali di tipo associativo.
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