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| STATUTO di
ASPPI di Ravenna |
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| Approvato
dall'assemblea dei soci del 27-11-2007 |
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TITOLO I |
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COSTITUZIONE, SCOPI, DIRITTI E
DOVERI DEI SOCI |
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Art. 1 – COSTITUZIONE |
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E' costituita con sede a Ravenna, l'Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari di RAVENNA (A.S.P.P.I.), Ente non commerciale, senza scopo di lucro. Il marchio adottato è
quello concesso dall’Asppi Nazionale alle sedi territoriali.
L'Associazione aderisce all'ASPPI nazionale, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, accettandone lo statuto pur mantenendo la propria autonomia giuridica, amministrativa,
patrimoniale ed organizzativa.
L'ASPPI di Ravenna è proprietaria del periodico locale ASPPI Notizie della provincia di Ravenna; e del sito web www.asppi.ra.it
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Art.
2 - SCOPI E FUNZIONI
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L'Associazione è autonoma, libera e indipendente, democratica e apartitica. Ha in particolare lo scopo di:
a. tutelare e rappresentare unitariamente in ogni sede, italiana ed europea, ed a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali della piccola proprietà immobiliari ancorché espressione dell'istituto
condominale e dei consumatori ed utenti;
b. assistere gli associati in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico, fiscale e finanziario presso Enti pubblici e privati in sede amministrativa o giudiziaria e ovunque siano coinvolti
interessi dei piccoli proprietari o gruppo di essi, non contrastanti con quelli di categoria;
c. promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente i problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare e della gestione del territorio e dell'ambiente;
d. organizzare e promuovere la formazione professionale e l'aggiornamento di titolari di Bed and Breakfast, nonché degli altri operatori autonomi e professionali che operano nel settore immobiliare e l'attività di studio e di ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, economico, statistico inerente i problemi della
conservazione del risparmio energetico e lo sviluppo della proprietà immobiliare;
e. intervenire a fianco dei proprietari immobiliari, quali utenti - consumatori, per la tutela dei loro interessi sia nel campo della salute collettiva, che per la sicurezza e la qualità dei servizi dagli stessi utilizzati, al fine di garantire loro una adeguata informazione, con correttezza, efficienza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, privati e pubblici;
f. adoperarsi per far conseguire, con ogni opportuna iniziativa, presso il Parlamento, gli organi di Governo,le Regioni e gli Enti locali, nonché sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, favorendo il risparmio e, con gli opportuni incentivi, la normalizzazione del regime locatizio, soprattutto a favore delle fasce disagiate e rimuovendo ogni impedimento o limitazione, anche di
carattere fiscale e creditizio, all'accesso alla casa di abitazione;
g. stringere rapporti di collaborazione e/o adesione salvaguardando l'autonomia propria amministrativa ed organizzativa - con organizzazioni locali, comprensoriali, regionali o nazionali i cui scopi risultino affini o convergenti;
h. proporre alle istituzioni nazionali, regionali e locali provvedimenti a sostegno del risparmio popolare finalizzato alla proprietà immobiliare;
i. promuovere, aiutare, sostenere anche oltre il territorio di Zona, la costituzione di associazioni similari, accogliendo se del caso - adesioni individuali e/o collettive;
j. svolgere in ambito sindacale, giuridico, amministrativo e tecnico opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni sindacali,
giuridiche e tecniche ed altre idonee iniziative;
k. stipulare accordi, convenzioni, patti e contratti con le altre Organizzazioni e con gli Enti pubblici e privati e con società nell’interesse della categoria
rappresentata;
l. designare propri rappresentanti presso gli Organi dello Stato od altri Enti od Organismi pubblici e privati, nazionali ed europei;
m. partecipare, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali e professionali che si prefiggano finalità analoghe a livello nazionale e internazionale;
n. costituire imprese e società, od aderirvi se già costituite, che abbiano il fine di raggiungere gli scopi sopra indicati mediante l’espletamento di specifici servizi e funzioni, attinenti con i presenti scopi,
senza compromettere il carattere non commerciale della Associazione;
o. prestare ai soci servizi d’informazione periodica e tutela dei loro diritti di proprietari immobiliari anche in qualità di utenti e di consumatori;
p. svolgere ogni altra attività ed assumere ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto. |
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Art. 3 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI |
Possono far parte
dell’Associazione, accettando il presente Statuto ed
i regolamenti emanati dagli organi competenti, i
proprietari di una o più unità immobiliari o
titolari di diritti reali di godimento sulle
medesime nonché coloro che, apprestandosi a
divenirlo, intendono usufruire della tutela e dei
servizi dell’Associazione ai fini dei relativi
adempimenti.
Possono inoltre far parte dell’Associazione enti e
aggregazioni della proprietà immobiliare, quali
condomini e consorzi, secondo modalità di ammissione
e di partecipazione alla attività associativa
che sono stabilite dalla Direzione. |
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| Art. 4 - ISCRIZIONE |
L’ adesione all’Associazione avviene
con la consegna e sottoscrizione della tessera
associativa, con la quale il Socio accetta completamente
lo statuto dell’ASPPI di Ravenna ed il suo regolamento.
Presso la sede dell’Associazione deve essere tenuto
aggiornato il libro degli associati |
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Art. 5 - DURATA DELL’ISCRIZIONE |
| L'iscrizione in qualità di Socio si
perfeziona con il versamento della quota associativa
annuale. Tale iscrizione vale per l'anno solare in corso
alla data dell'accettazione e si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno (con obbligo di versamento
della quota associativa annuale) ove non si verifichino
le condizioni previste dal successivo art. 7. Si
sancisce la intrasmissibilità (se non per causa di
morte) e la non rivalutabilità della quota associativa
versata. |
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Art.
6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
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| Il Socio in regola con i versamenti
contributivi ha diritto di voto, di consultazione, di
assistenza, di informazione, di utilizzazione gratuita
salvo rimborso delle spese di segreteria - dei servizi,
presso gli uffici - centrali e periferici - della
Associazione, nei limiti degli orari e dei calendari
resi noti mediante affissione nei locali della
Associazione, nel periodico e sul sito internet, secondo
le modalità organizzative ed amministrative fissate di
anno in anno dal Comitato Direttivo. |
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Art. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
I provvedimenti disciplinari che
possono essere adottati nei confronti degli associati
sono costituiti, in relazione alla gravità
dell'infrazione, da:
a) richiami scritti;
b) sospensione da uno a sei mesi;
c) esclusione.
Sono considerati in ogni caso infrazioni le violazioni
delle norme statuarie.
I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal
Collegio dei Probiviri che giudica su istanza di un
organo collegiale dell'Associazione o dei singoli
associati.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a deliberare nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza, salvo rinvio motivato per ulteriore
termine non superiore a sessanta giorni.
Le spese di giudizio saranno rimborsate dalla parte
soccombente, salvo diversa decisione dei Probiviri. |
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Art.
8 - ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA
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| L'Esercizio finanziario ha durata
annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Annualmente viene redatto il rendiconto economico e
finanziario, che deve essere approvato dalla Direzione. |
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| TITOLO II |
| ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE |
| Art. 9 - ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE |
Sono Organi dell' Associazione:
a. Il Congresso di Zona;
b. La Direzione di Zona;
c. la Giunta esecutiva
d. il Presidente
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. Il Collegio dei Probiviri. |
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CAPO l - IL CONGRESSO |
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Art. 10 - CONGRESSO DI ZONA |
Il Congresso di Zona viene convocato,
su iniziativa della Direzione di Zona, ogni quattro anni
in via ordinaria.
Il Congresso di Zona può essere riunito in via
straordinaria a richiesta motivata e sottoscritta da
almeno il 30% dei Soci, in regola con la quota
associativa al 31/12 dell’anno precedente,
da inoltrarsi alla Direzione.
La Direzione di Zona può convocare il Congresso
Straordinario - per ragioni motivate - con la
maggioranza dei due terzi dei componenti della Direzione
stessa. Di ogni convocazione verrà
data comunicazione per iscritto ad ogni Socio in regola
con i versamenti contributivi. |
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Art. 11 - SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO |
Il
Congresso di Zona nomina una Presidenza che sovrintende
al suo svolgimento nonché singole commissioni per
l’adempimento delle seguenti funzioni:
a. verifica dei poteri,
b. modifiche o integrazioni statutarie,
c. mozione conclusiva,
d. commissione elettorale.
Al Congresso di Zona viene presentata una relazione
approvata dalla Direzione uscente ed una relazione del
Collegio dei Revisori.
Al Congresso di Zona potrà partecipare un membro della
Direzione provinciale o regionale con funzione di
garante della regolarità dei lavori. |
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Art. 12 - POTERI DEL CONGRESSO DI
ZONA |
I poteri del Congresso di Zona sono:
a) approvare e modificare lo Statuto;
b) fissare le direttive e gli orientamenti generali per
le attività sindacali della Direzione;
c) eleggere, ogni quattro anni, la Direzione di Zona,
composta da un minimo di sette ad un massimo di undici
membri;
d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, composto
da tre membri effettivi e due supplenti;
e) eleggere il Collegio dei Probiviri, composto da non
meno di tre membri, oltre a due supplenti;
f) approvare, su proposta della Direzione di Zona ,
l'adesione od il distacco da organismi provinciali,
regionali e nazionali;
g) nominare i delegati al Congresso provinciale;
h) deliberare lo scioglimento dell' Associazione tramite
apposita assemblea straordinaria, con una maggioranza di
almeno i due terzi dei voti espressi. |
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Art. 13 – NORME CONGRESSUALI |
Ogni Socio ha diritto di partecipare al
Congresso con diritto ad un voto, qualunque sia il
valore della/e quota/e da lui versata. Ogni Socio può
essere liberamente eletto negli organismi
amministrativi.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza
relativa di voti dei presenti e sono obbligatorie per
tutti i soci e gli organi della Associazione.
Al Congresso di Zona partecipano, con diritto di voto, i
delegati delle Sezioni Territoriali.
Questi potranno disporre del numero di deleghe stabilite
dal Regolamento istitutivo.
Ogni votazione viene normalmente effettuata con voto
palese, salvo che almeno 1/3 (un terzo) dei presenti con
diritto di voto ne richieda l’effettuazione con voto
segreto.
E' ammessa facoltà di delega al voto, ma ogni Socio non
potrà avere più di due deleghe.
I soci condomini, in assemblea congressuale, sono
rappresentati da un delegato del condominio. |
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| CAPO II - LA
DIREZIONE DI ZONA |
| Art. 14 - LA
DIREZIONE |
La Direzione di Zona dirige
l'Associazione fino al successivo Congresso e delibera a
maggioranza di voti con la presenza della metà più uno
dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale
la delibera votata dal Presidente.
Fa parte della Direzione di Zona , come membro aggiunto
con ogni diritto, un delegato per ogni sezione
Territoriale, ove costituite. Alle dovute scadenze la
Direzione di Zona convoca il Congresso in seduta
ordinaria.
In via straordinaria il Congresso è convocato in base a
quanto stabilito dall'art. 10, 2° e 3° comma.
La data di convocazione del Congresso ordinario e
straordinario deve essere resa nota alle Sezioni, ove
costituite, ed ai Soci con 15 (quindici) giorni di
anticipo. |
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Art. 15 - CARICHE ASSOCIATIVE |
La Direzione di Zona , nella sua prima
riunione, elegge tra i propri membri:
a) il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il
Segretario e l'Amministratore che formano la Giunta
Esecutiva;
b) i responsabili delle commissioni di lavoro in
relazione alle esigenze funzionali dell'Associazione.
Ai lavori della Giunta Esecutiva possono partecipare, di
volta in volta, consiglieri con specifiche deleghe
operative.
I membri degli organi collegiali non possono partecipare
alla discussione ed alla votazione di delibere o
provvedimenti riferite a questioni che li riguradino
personalmente. |
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Art. 16 – INCOMPATIBILITA’ |
Sono incompatibili con le cariche
sociali di Presidente, Vice Presidente, Amministratore e
Segretario, coloro che svolgono attività professionale
per l’Associazione ricavandone una retribuzione diretta
o indiretta.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri non possono contemporaneamente
essere membri della Direzione. |
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Art. 17 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
DELLA DIREZIONE |
In caso di morte, dimissioni o
decadenza di uno o più membri della Direzione di Zona
eletti dal Congresso si provvede alla loro sostituzione
mediante:
a) subentro di diritto dei candidati che nelle elezioni
congressuali hanno riportato il maggior numero di voti
tra i non eletti, nel caso che il sistema elettorale
adottato dal Congresso prevedesse un'indicazione di
preferenze nell'ambito di una più ampia rosa di
candidati;
b) subentro di diritto, nell'ordine, dei candidati
eletti come membri supplenti, nel caso che il sistema
elettorale adottato dal Congresso prevedesse liste
bloccate con l'indicazione dei membri supplenti;
c) coptazione di altri associati, mediante votazione
che ottenga nella stessa Direzione di Zona la
maggioranza di almeno due terzi dei votanti.
I membri della Direzione di Zona che non giustifichino
l'assenza da tre riunioni consecutive decadono
dall'incarico. |
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Art. 18 - COMPITI DELLA DIREZIONE |
La Direzione di Zona:
1. determina le linee principali di carattere politico –
sindacale, organizzativo e informativo
dell’Associazione, fino al successivo Congresso di Zona;
2. approva l’eventuale Regolamento di attuazione a
integrazione dello Statuto;
3. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda la normale amministrazione;
4. approva i bilanci consuntivi e preventivi;
5. determina le linee di attuazione ed i successivi
approfondimenti del programma approvato dal Congresso;
6. delibera sulle modalità e tempi di attuazione delle
principali iniziative;
7. nomina i propri rappresentanti presso gli organismi
dell’ASPPI regionale e provinciale nonchè presso Enti,
commissioni o istituzioni pubbliche e private;
8. propone al Congresso di Zona i nominativi dei
delegati al Congresso nazionale;
9. stabilisce le norme elettorali, disciplinari,
amministrative, organizzative a completamento ed
integrazione dello Statuto e la sede sociale;
10. nomina le commissioni di lavoro;
11. può nominare membri aggiuntivi nella Giunta
esecutiva con specifici incarichi;
12. può cooptare personalità che si siano distinte per
meritorie attività a favore dell’Associazione.
La Direzione provvede inoltre - entro il trenta ottobre
di ogni anno a fissare la quota associativa per l'anno
successivo.
La Direzione può istituire Sezioni territoriali,
comunali e/o di quartiere, determinandone giurisdizione,
competenza tecnica ed amministrativa e regolamento
esecutivo.
La Direzione di Zona si riunisce nella sede sociale, di
norma, non meno di una volta ogni due mesi. |
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Art. 19 - LA GIUNTA ESECUTIVA |
La Giunta esecutiva cura l’applicazione
dei deliberati della Direzione di Zona. E’ l’organo che
sotto la direzione del Presidente, è impegnata nello
sviluppo delle politiche sindacali e dei servizi, cura i
rapporti col territorio e i diversi livelli
organizzativi dell’Associazione e predispone i temi da
porre all’attenzione della Direzione di Zona.
E’ composta come indicato al precedente art. 15, punto
a) e delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni,
considerate valide con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi membri effettivi.
Si riunisce di norma una volta al mese. Su invito del
Presidente può assumere decisioni d’urgenza di
competenza della Direzione di Zona: decisioni che devono
essere sottoposte alla ratifica durante la prima
riunione utile della Direzione di Zona. |
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Art. 20 - PRESIDENTE |
Il Presidente presiede le riunioni di
tutti gli organi collegiali dell' Associazione, dal
Congresso alle commissioni di lavoro con esclusione del
Collegio dei Revisori e dei Probiviri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'
Associazione di fronte ai terzi per quanto concerne il
coordinamento e la programmazione dell' amministrazione
economica – finanziaria - fiscale della stessa, nonché
della sua impostazione politico-sindacale, con facoltà
di delega.
Nel caso di nomina di due Vice presidenti svolge la
funzione vicaria il più anziano d’età. |
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Art. 21 - IL SEGRETARIO |
Il Segretario cura il disbrigo delle
pratiche correnti, la compilazione dei verbali delle
sedute degli organi collegiali dell’Associazione e la
conservazione di tutta la documentazione ufficiale.
Inoltre si occupa della convocazione e organizzazione
delle sedute degli organi. Favorisce la circolazione dei
documenti e delle informazioni tra gli organi sociali e
provvede agli adempimenti previsti per l’ammissione
degli associati.
Il Segretario - su richiesta o autorizzazione del
Presidente – cura inoltre i rapporti coi Soci, con gli
Enti, con le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni
politiche e sindacali. Coordina il funzionamento dei
servizi di consulenza e dei servizi in genere
dell’Associazione.
Tiene i rapporti coi dipendenti e promuove la
circolazione delle informazioni e dei documenti
all’interno degli uffici e delle strutture operative.
Svolge inoltre le funzioni per le quali è espressamente
delegato o dal Presidente o dalla Direzione di Zona o
dalla Giunta esecutiva. |
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Art. 22 - L’AMMINISTRATORE |
L’Amministratore ha la responsabilità
della tenuta della contabilità e cura la riscossione dei
contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di
regolare documentazione.
Annualmente predispone e
presenta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
con le relative relazioni illustrative.
L’Amministratore
cura poi, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei
Conti a cui dovrà essere presentato il bilancio con la
relativa relazione almeno quindici giorni prima
dell’approvazione. |
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ART. 23 NORME COMPORTAMENTALI |
Gli associati all’ASPPI di Ravenna sono
tenuti a un comportamento aderente ai principi
statutari.
I dirigenti nominati negli organi sociali devono
ispirare la loro azione ai principi del pluralismo,
della democrazia, della partecipazione, della
collaborazione e dell’appartenenza ad un’Associazione di
dimensione locale ma anche regionale e nazionale.
Questi
principi devono ispirare l’operato anche dei dipendenti
e dei consulenti esterni chiamati a collaborare con
l’Associazione.
La fede religiosa l’appartenenza ad un partito,
l’interesse economico non devono impedire agli associati
la partecipazione alle attività comuni con spirito di
responsabilità e di applicazione dei principi
democratici che regolano la vita collettiva. |
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| Art. 24 - REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA
DELLE CARICHE SOCIALI |
| Le cariche sociali sono onorifiche e le
relative prestazioni non prevedono un corrispettivo
economico, fatto salvo il rimborso delle spese,
documentate, sostenute nello svolgimento del mandato. |
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Art. 25 - COMMISSIONI DI LAVORO |
Le commissioni di lavoro operano sulla
base di direttive generali fissate dalla Direzione e
svolgono indagini, studi, esami formulando proposte da
sottoporre all’approvazione del massimo organo
decisionale dell'Associazione. La Direzione decide sul
numero e sui settori d'intervento delle commissioni.
Le commissioni sono costituite per determinati settori
d'intervento e per specifici argomenti, al fine di
consentire alla Direzione di recepire più direttamente
la volontà dei Soci e sviluppare meglio gli scopi e le
funzioni dell’Associazione, tenuto conto dei problemi
della categoria, del territorio, dell’edilizia
convenzionata, del condominio, della locazione, dei
tributi, dell'amministrazione immobiliare, dei
consumatori e degli utenti di pubblici servizi.
I responsabili delle commissioni di lavoro possono
favorire la partecipazione alle sedute sia di soci che
di non soci, al fine di garantirne una maggiore
funzionalità, partecipazione ed efficienza.
Le commissioni potranno essere convocate presso la sede
sociale, dai relativi responsabili, anche
telefonicamente o tramite e-mail previo informazione al
Presidente e Segretario.
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| CAPO IV GLI ORGANI DI
CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE |
| Art. 26 - IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI |
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
composto da 3 membri effettivi e due supplenti, nomina
il Presidente scegliendolo tra i propri membri
effettivi.
Ha il compito di vigilare
sull'amministrazione della Associazione, accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale e la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili. Il Collegio verifica inoltre
i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta almeno
trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza
dei valori di proprietà sociale.
In occasione della convocazione del Congresso, il
Collegio dei Revisori, redige una relazione sulla
gestione economica-finanziaria dell’Associazione che
viene allegata a quella patrimoniale per dar conto sul
periodo intercorso dal precedente Congresso.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni
della Direzione senza diritto di voto. |
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Art. 27 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI |
Il Collegio dei Probiviri, composto da
3 membri effettivi e due supplenti è competente a
decidere:
a) sui reclami proposti dagli esclusi dell' Associazione
per provvedimenti della Direzione ;
b) sulle vertenze fra soci e gli organi dell'
Associazione;
c) sulle vertenze portate alla sua attenzione circa
l’applicazione delle norme statutarie e di quelle
regolamentari ed amministrative emanate dalla Direzione;
Le decisioni del Collegio dei Probiviri riguardanti le
controversie di ordine sindacale o morale possono essere
appellate, entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione sul reclamo, al Collegio dei Probiviri
dell'Asppi Nazionale.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dai
soli membri effettivi.
Il Collegio viene convocato dal suo Presidente entro 15
giorni dalla ricezione del ricorso; questo è trasmesso,
dal Collegio, alla controparte per le relative
controdeduzioni che dovranno pervenirgli entro 20
giorni.
Il Collegio può convocare davanti a sé i
contendenti e decidere secondo equità in modo
inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione del
ricorso.
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| TITOLO IV -
DISPOSIZIONI FINALI |
| ART. 28 – PATRIMONIO |
| Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dagli avanzi numerari di gestione e dai beni
mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti. |
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| ART. 29 – PROVENTI
ASSOCIAZIONE |
I proventi dell’Associazione sono
costituiti da:
a) contributi ordinari annuali corrisposti
obbligatoriamente dagli associati o da associazioni,
Enti, centri servizi, secondo criteri deliberati dalla
Direzione e/o convenzioni stipulate;
b) contributi straordinari corrisposti volontariamente
oppure con deliberazione adottate dalla Direzione;
c) corrispettivi, escluso ogni fine di lucro,
corrisposti per prestazioni di servizi, nonché per
cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni inviate
prevalentemente agli associati oltre ai corrispettivi
per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
strettamente complementari all’attività ed agli
a) scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli
stessi associati;
d) Contributi, donazioni ed obbligazioni erogate da
enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;
e) fondi pervenuti a seguito di raccolta pubblica
effettuate occasionalmente anche mediante offerte di
beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di
sensibilizzazione;
f) corrispettivi per l’assistenza prestata
prevalentemente agli associati o associazioni, Enti,
centri servizi, in materia di applicazione di contratti
di lavoro collettivi e della legislazione sul lavoro e
sui contratti di locazione;
E’ disposta l’intrasmissibilità dei contributi,
corrispettivi, donazioni e oblazioni. Gli stessi non
sono rivalutabili. |
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ART. 30 - CASO DI SCIOGLIMENTO
ASSOCIAZIONE |
Lo scioglimento dell’ASPPI di Ravenna
sarà deliberato dal Congresso con maggioranza di almeno
due terzi dei voti espressi.
In caso di scioglimento, per qualunque causa,
dell’Associazione il patrimonio mobiliare ed immobiliare
o finanziario, su delibera del Congresso sarà devoluto
ad altra/e Associazione/i od Ente/i con finalità
analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della legge 23/11/1996 n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. Tale scelta sarà
assunta a maggioranza, con nomina di un Collegio di
liquidatori. |
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| ART. 31 - DIVIETO DI
DISTRIBUZIONE DI UTILI |
Durante la vita dell’Associazione viene
fatto espresso divieto di distribuzione ai soci, anche
in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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| ART. 32 –
DISPOSIZIONI FINALI |
| Per quanto non espressamente previsto
dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile ed alle leggi speciali sugli Enti non
commerciali di tipo associativo. |
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